Stalking: ruolo dello psicologo giuridico nel danno non patrimoniale della vittima

Stalking: ruolo dello psicologo giuridico nel danno non patrimoniale della vittima

 

del Dr. Alessandro Ruta
Psicologo-Psicoterapeuta

 

Danni sulla salute psichica della vittima

Per quanto riguarda l’ambito di intervento dello psicologo, nei casi di stalking è piuttosto ampio e concerne tanto il versante clinico che quello giuridico. Dal punto di vista clinico, oramai è ben chiaro che il reato di stalking, determina un effetto di lesione e di danno sulla salute psichica della vittima. Secondo le ricerche, i sintomi più comunemente riportati dalle vittime di stalking più frequentemente osservabili dal punto di vista psicologico ed emozionale, sono: paura, ansia, rabbia, sensi di colpa, vergogna, isolamento da un contesto che “non deve sapere”, disturbi del sonno, reazioni depressive con sensazioni di impotenza, disperazione, bassa autostima. Chi è nella posizione di vittima di stalker spesso a riportato quella sensazione di non riuscire a dimostrare la ferita di una violenza psicologica, così come potrebbe essere in una violenza fisica, ragion per cui la vittima tende lentamente all’isolamento. Le persone esposte per molto tempo a questa situazione presentano una acutizzazione della sintomatologia, cominciano a perdere il senso di sé, della realtà, la capacità di definire quello che succede attorno a loro; si assiste ad una perdita sempre più marcata di autostima che viene segnalata attraverso il corpo, molte vittime di stalking lamentano una serie i disturbi somatici come cefalee, disturbi gastrointestinali, tachicardia, insonnia, sensazione di nodo alla gola e un ansia costante. Col tempo, se non si è ricevuto un sostegno adeguato, si possono sviluppare conseguenze e disturbi più evidenti e definiti:

– DPTS
– Disturbi d’Ansia
– Disturbi Alimentari
– Depressione
– Disturbi del sonno
– Disturbi Psicosomatici
– Dipendenza da Sostanze

Leggi anche 

Il 162-ter applicato allo stalking: un errore da dimenticare

Nella legge di riforma del codice penale, approvata a giugno 2017 e poi corretta solo recentemente, si prevedeva l’introduzione di un nuovo articolo: il 162 ter, che annunciava l’estinzione dei reati a seguito di condotte riparatorie. Senza il consenso della vittima l’imputato poteva estinguere il reato pagando una somma, se tale somma fosse giudicata congrua e sufficiente dal giudice, si aveva  l’estinzione del reato, il tutto indipendentemente dal consenso della parte lesa. La legge volta a incentivare la risoluzione stragiudiziale dei processi rischia però, con l’esclusione di figure professionali coinvolte nella valutazione del danno alla persona di tradursi in una frettolosa e riduttiva elargizione, priva dei caratteri definitori e complessi dell’onere risarcitorio. Quando, invece, la valutazione del danno alla persona, andrebbe eseguita con molta prudenza e maggiore accortezza, caso per caso, singolo per singolo in modo “personalizzato”; in quanto è ormai noto il concetto per cui ogni individuo reagisce in maniera diversa ai vari eventi della vita con i quali è costretto ad interagire e gli eventuali traumi causati da eventi esterni non necessariamente configurano lo stesso livello di problematicità.

Effetti della riforma del processo penale

Con la riforma del processo penale non si otteneva quindi un risarcimento del danno patito dalla persona offesa; il rischio che si correva era che il danno non patrimoniale non venisse liquidato nella sua integralità e completezza, pertanto di natura biologica (derivanti da lesioni psicofisiche sulla persona della vittima) ed esistenziale (quello che lede il diritto al libero dispiegarsi delle attività umane, alla libera esplicazione della personalità ai sensi degli artt 1226, 2040, 2059 codice civile e art. 185 codice penale). Ciò comportava che si cadesse nell’errore di dar vita ad un vero proprio “vuoto risarcitorio” confondendo nella “somma riparatoria” indistintamente qualsiasi genere di alterazione del benessere del danneggiato, con tutti i problemi di genericità che tale soluzione comportava.

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In cosa consiste il danno non patrimoniale?

Il danno psichico

Entrando in merito alle diverse definizioni delle categorie del danno non patrimoniale, possiamo subito osservare che il danno psichico si differenzia, innanzitutto, dal danno fisico poiché non ha sempre una manifestazione esteriore tangibile sennonché quando emergono i cosiddetti disturbi psicosomatici. Il danno psichico può essere definito come una infermità mentale, una condizione patologica di sovvertimento della struttura psichica nei rapporti tra rappresentazione ed esperienza, ricordi e vita vissuta, emozioni e concetti che le esprimono. La menomazione psichica consiste, quindi, nella riduzione di una o più funzioni della psiche, ovvero in una modificazione qualitativa e quantitativa delle componenti primarie psichiche, come le funzioni mentali primarie, l’affettività, i meccanismi difensivi, il tono dell’umore, le pulsioni.

Il danno morale

Il danno morale, invece, viene tradizionalmente definito come un turbamento psichico soggettivo e transeunte, più specificatamente viene identificato con la “sofferenza”, cioè con lo stato di tristezza, prostrazione ed abbattimento provocato dalla condotta illecita e/o illegittima.

Il danno esistenziale

Il danno esistenziale, invece, è un’alterazione (temporanea e/o permanente), in senso peggiorativo, del modo di essere di una persona nei suoi aspetti sia individuali che sociali. Sul Piano Individuale si presenta come: una modificazione della personalità e dell’assetto psicologico nel suo adattamento, nei suoi stati emotivi, nella sua efficienza e nella sua autonomia. Sul Piano Sociale si presenta come un’alterazione del manifestarsi del proprio modo di essere nei seguenti ambiti:
– relazioni familiari e affettive,
– attività di riposo, interpersonali/relazionali, di svago, sociali/culturali e di autorealizzazione.

Come si manifesta il danno esistenziale ?

E’ importante chiarire che la pratica clinica, quanto il versante giuridico, ha spesso costatato che sono molti i fatti illeciti che non produco un danno biologico/psichico, ma che comunque alterano la personalità, le abitudini, gli assetti relazioni propri della persona, inducendolo a scelte di vita diverse, quanto all´espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Queste situazioni hanno portato a riflettere ed a concludere che il danno esistenziale:
– può emergere anche in assenza di un danno biologico/psichico, e tuttavia cagionare nella vittima aspetti clinici che prensentano caratteristiche assimilabili a problematiche nevrotiche medio-lievi.
– può precedere un danno psichico (per tutti quelle patologie ad esordio tardivo e lento) e se non curato in tempo favorirne il suo emergere.
– può essere una estrinsecazione del danno biologico/psichico.
Si tratta, quindi, di una modificazione peggiorativa dell’equilibrio psicologico e dello stile di vita nellʹambito dei rapporti sociali, della famiglia e degli affetti in ottica relazionale ed emotiva; ciò condiziona marcatamente la qualità della vita, la sua progettualità e le aspettative.

Fattispecie del danno esistenziale

Sotto il profilo psicologico giuridico, infatti, il danno esistenziale si determina in un “non essere”, cioè in un “non poter più condurre l’esistenza come in precedenza al danno” e rappresenta, di fatto, “l’insorgere di una sorta di coazione ad agire, a comportarsi in modo “diverso da prima”, con conseguente alterazione dei normali ritmi di vita e modificazioni delle normali attività quotidiane soggettive, personali, relazionali, “comuni a tutti e non comuni a tutti”, a discapito della serenità e degli equilibri raggiunti a livello di adattamento. L’alterazione riguarda, in questo caso, proprio i processi di adattamento alla vita quotidiana, con conseguenti difficoltà comportamentali e relazionali” (Paolo Capri).

Quale figura professionale compete la valutazione dell’accertamento del danno non patrimoniale della vittima di stalking?

Il ruolo dello psicologo giuridico

E’ bene ricordare che nel lontano 1986 quando la figura del danno biologico di natura psichica venne definitivamente affermata “ingiusta lesione all’integrità psico-fisica della persona, che incide sul valore uomo in tutta la sua dimensione concreta” (corte cost. 14/07/1986), l’unica disciplina professionale riconosciuta che poteva svolgere valutazioni diagnostiche nell’accertamento del danno alla persona era quella Medica Legale. Ciò fino al 1989, anno in cui la legge n. 56 del 18 febbraio, Legge che ha avuto una incubazione di poco meno di un ventennio, la quale istituì anche l’Albo Professionale degli Psicologi, afferma all’art.1:

“La professione dello psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.

Competenze dello psicologo giuridico

Tra le competenze dello psicologo vi è la diagnosi, ossia la diagnosi psicologica e psicopatologica.
E’ giusto affermare per un principio di chiarezza che nonostante la psicologia abbia alle spalle secoli di storia, la legislatura italiana si è occupata solo recentemente di questa categoria professionale, solo nel 1989 con la legge n. 56. Infatti, la legge n. 56/1989 istituì l’albo professionale e definì le competenze dello psicologo, dando l’avvio ad un processo nel quale la psicologia è riuscita a costruire un’immagine sempre più credibile di sé come disciplina. Inoltre, da quando l’Ordine Nazionale degli Psicologi è stato istituito, è sempre stato sotto l’alta vigilanza del Ministero della Giustizia, e solo negli ultimi anni – con la conversione in Legge del cosiddetto “Decreto Milleproroghe” D.L. 248/2007 -, finalmente, vi è stato il passaggio al Ministero della Salute, riconoscendo, così, la professione di psicologo come professione sanitaria.

Ruolo della Medicina legale nel danno alla persona

La Medicina legale si è occupata danno alla persona sul piano fisico ed ha tradotto in termini medici le indicazioni giuridiche, ha elaborato guide di quantificazione, criteri di identificazione della relazione causale tra un evento ed il danno ecc.; in questo senso la competenza della medicina legale è centrale nella valutazione del danno alla persona. Il danno biologico di natura psichica, invece, richiama fortemente il concetto di interdisciplinarietà, confronto ed interazione di saperi che non sono di solito di patrimonio dei medici legali, né sul piano teorico né su quello metodologico, ma lo sono piuttosto della psicologia e della psichiatria. E’ giusto osservare che il medico legale e lo psichiatra forense sono competenti per l’accertamento a carattere clinico medico e non psicologico del danno alla persona, in particolare in presenza di evidenti patologie psichiche.

Valutazione del danno non patrimoniale

Lo psicologo forense è, invece, lo specialista più idoneo per la valutazione del danno psichico e da pregiudizio esistenziale, avendo fra le sue competenze la possibilità di effettuare diagnosi con strumenti di indagine, quali il colloquio clinico e i test appropriati, ai fini dell’accertamento e la valutazione del danno (come consentito e disposto dall’art.1 della legge n° 56/89). In seguito alla scarsa chiarezza tuttora esistente sull’accertamento del danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali, l’Ordine degli Psicologi del Lazio, ha elaborato le “Linee Guida, per l’accertamento e la valutazione psicologica giuridica del Danno Biologico-Psichico e del Danno da pregiudizi esistenziali” (pubblicate nel 2012, aggiornate nel 2015). L’obbiettivo è quello di fornire agli operatori del campo uno strumento per valutare e quantificare, in modo obiettivo, le problematiche psicologico-cliniche che insorgono in seguito ad avvenimenti illeciti, con le conseguenti ricadute giudiziarie. Una consulenza psicologica giuridica in caso di danno biologico valuta:

• la presenza/assenza di un disturbo psicologico diagnosticabile secondo il DSM-V (Manuale Diagnostico dove sono contemplati possibili disturbi psicologici e psichiatrici, come la depressione, l’ansia, ecc.);
• la presenza o meno del danno esistenziale, ovvero il “funzionamento” psicologico del soggetto nella sfera familiare, sociale, ricreativa e lavorativa con particolare riferimento alle menomazioni conseguenti all’evento traumatico;
• il nesso causa – effetto tra l’evento traumatico e il disturbo psichico
• gli elementi prognostici e il decorso della patologia riportata, nonché la necessità di interventi farmacologici e psicoterapeutici;
• Quantifica il danno riportato dal soggetto.

Pertanto il nostro intervento di valutazione di risarcimento del danno non patrimoniale, prevede l’accertamento di tali alterazioni comportamentali, la loro relazione con le caratteristiche di personalità del soggetto, con la rilevanza dell’interesse violato, con il valore e il significato che assume quell’interesse all’interno della vita e della storia personale del soggetto, con attività svolte dalla vittima prima dell’evento lesivo e le alterazioni provocate in ambito familiare, sociale, nelle attività ludiche, sportive e di carattere culturale e religioso.

Danni esistenziali dello stalking

Nello specifico, le lesioni esistenziali (danno esistenziale) più frequentemente riscontrate nelle donne vittime di stalking sono:

– Disturbi del sonno, incubi ricorrenti;
– Ipervigilanza, tensione muscolare, irritabilità;
– Paura di rimanere da soli a casa, di uscire da casa o rimanere troppo tempo sullo stesso posto, paura della folla;
– Stati di terrore transitorio, ansia, lieve depressione, demoralizzazione, auto colpevolizzazione, auto biasimo;
– Riduzione delle capacità cognitive (concentrazione, attenzione, memoria);
– Dipendenza psicologica, perdita di autonomia;
– Difficoltà in ambito lavorativo, familiare;
– Riduzione delle attività ricreative, culturali.;
– Calo del desiderio sessuale;
– Lievi disturbi psicosomatici.

Col tempo, se la sintomatologia sopra esposta tende a peggiorare, si possono sviluppare conseguenze e disturbi psichici (Danno biologico di natura psichica) più evidenti e definiti:

– DPTS
– Disturbi d’Ansia
– Disturbi Alimentari
– Depressione
– Disturbi del sonno
– Disturbi Psicosomatici
– Dipendenza da Sostanze
Proposta di quesito, ai giuristi e ai consulenti tecnici, per la valutazione integrale del danno non patrimoniale nel caso in cui non vi sia una lesione sul soma.

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Conclusioni

Il nominato CTU Psicologo Forense/Psichiatra Forense:

• esaminati gli atti e i documenti della causa promossa dall’attore.
• Effettuato l’esame psichico con il medesimo.
• Acquisita dal medesimo e da altre figure significative, ogni notizia opportuna alla successiva richiesta di descrizione dello stato di salute e di benessere attuale e pregresso.
• Consultati, ove necessario, eventuali curanti che detengano informazioni significative (ad es. documentazioni sanitarie o prescrizioni).
• Sentiti i consulenti delle parti,

ai fini di una valutazione integrale del danno non patrimoniale:

1) valuti e dica se vi sono state conseguenze di ordine psicopatologico causate dall’evento lesivo, ossia un’alterazione riguardante la salute nell’integrità psichica; inoltre valuti e dica, anche in assenza di una psicopatologia, se vi sia una compromissione che riguarda la personalità individuale e l’assetto psicologico nel suo profilo dinamico-relazionale, nel suo adattamento, nella sua autonomia (Danno alla personalità, all’integrità psichica e all’assetto psicologico).
2) Valuti e dica se vi sia una compromissione alla vita familiare, alla qualità degli scambi relazionali e affettivi, alla gestione dei ruoli e dei sottoinsiemi del sistema familiare (Danno alle relazioni familiari ed affettive).
3) Valuti e dica, se si siano determinate alterazioni inerenti le attività interpersonali, relazionali, sociali, culturali, realizzatrici di sé e di autodeterminazione (Danno alle attività realizzatrici).
4) Sulla base della valutazioni cliniche e psicologiche, si attribuisca un valore da 0 a 100 alle alterazioni non patrimoniali riscontrate (utilizzando le Linee Guida dell’Ordine degli psicologi del Lazio).
5) Esprima una valutazione sullo stato di sofferenza cognitiva-comportamentale-emotiva- psichica della persona danneggiata utilizzando la seguente valutazione nominale: assente, lieve, moderata, grave, gravissima (ex- Danno morale).

Bibliografia

Capri P., Torbidone M.E.: Prime riflessioni su l’accertamento psicologico‐forense nella valutazione del danno non patrimoniale alla luce delle sen‐tenze a Sezioni Unite della Cassazione sul Danno Esistenziale nr. 26972, 26973, 26974, 26975. Newsletter AIPG n. 35, 2008,
http://www.aipgitalia.org/media/pdf/Newsletter35.pdf

Capri P.: Il danno alla persona. La difficoltà della cura e del risarcimento psicologico. Newsletter AIPG. 37.

Cesari G.: Il risarcimento del nuovo danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali. Jura Medica, 22:1, 57, 2009.

Ordine degli Psicologi del Lazio: “Linee Guida, per l’accertamento e la valutazione psicologica giuridica del Danno Biologico-Psichico e del Danno da pregiudizi esistenziali”. Pubblicate sul sito:.http://www.ordinepsicologilazio.it/risorse/linee-guida-per-laccertamento-e-la-valutazione-psicologica-giuridica-del-danno-alla-persona-aggiornamento-2012/

Torbidone M.E., Mazzocco A., Ruta A. Newsletter AIPG, 33, 2008: Proposta di valutazione metodologica del danno esistenziale. Pubblicato anche sul sito di www.altalex.com al seguente indirizzo: http://www.altalex.com/index.php?idnot=42212.

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